DIRETTIVA RAEE (WEEE)
A partire da giugno 2010 è entrato in vigore in maniera definitiva e completa il Dlgs 25 luglio 2005 n. 151 (Disciplina sui Raee – Riciclaggio e recupero differenziato di apparecchiature elettriche ed elettroniche) nel rispetto delle direttive comunitarie 2000/95/CE e 2003/108/CE.
Il provvedimento prevede l’applicazione, per alcune famiglie di prodotto, di un ECO CONTRIBUTO RAEE che sarà destinato allo smaltimento del prodotto stesso, una volta giunto a fine vita.
Il contributo sarà riconosciuto ai Consorzi appositamente costituiti (per il nostro settore ad esempio ECOLIGHT, ECOLAMP, ECOPED, ECOELIT) che garantiranno il reimpiego, il recupero e il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici giunti a fine vita.
E’ già in vigore dal 2006 l’applicazione dell’ECO CONTRIBUTO RAEE applicato dai produttori, per quanto riguarda le categorie prodotto oggetto della normativa.
DOMANDE E RISPOSTE PER CONOSCERE MEGLIO LA RAEE
COS’E’ LA RAEE ?
È una legge (D.lgs 151/2005, recepito dalla Comunità Economica Europea) che si pone l’obiettivo di recuperare e smaltire in modo differenziato alcune categorie di prodotti elettrici ed elettronici ad uso domestico.
CHE COSA INDICA L’ACRONIMO RAEE ?
RAEE è l’acronimo di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e viene utilizzato come sinonimo della direttiva Europea 2002/96/CE e 2003/108/EC.
QUAL’E’ L’OBIETTIVO DELLA RAEE ?
L’obiettivo di questa direttiva è prevenire la produzione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e incoraggiarne il riutilizzo, il riciclaggio e le altre forme di recupero.
QUALI SONO I PRODOTTI INTERESSATI ?
Grandi Elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, ecc.)
Piccoli Elettrodomestici (aspirapolvere, tostapane, orologi, ecc.)
Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (personal computer, stampanti, telefoni ecc.)
Apparecchiature di consumo (apparecchi radio, televisori, ecc.)
Apparecchiature di illuminazione (tubi fluorescenti, lampade compatte, sorgenti luminose a scarica, apparecchi di illuminazione, ecc.)
Strumenti Elettrici (trapani, ecc.)
Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero (treni elettrici, videogiochi, ecc.)
Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
Strumenti di monitoraggio e controllo (rivelatori di fumo, termostati, ecc.)
Distributori Automatici (distributori automatici di bevande, ecc.)
COME POSSONO ESSERE IDENTIFICATI ?
Nella direttiva 2002/96/CE è riportato il simbolo del contenitore di spazzatura mobile barrato ad indicare che il cliente non deve smaltire l’apparecchiatura nei rifiuti domestici municipali.
QUESTO SMALTIMENTO HA DEI COSTI ?
Si
CHI LI SOPPORTA ?
Il consumatore finale, il quale pagherà un “ECO-FEE” (praticamente una tassa) al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto facente parte della categoria interessata. Praticamente l’acquisto del nuovo prodotto finanzia lo smaltimento del vecchio.
A CHI VA L’ECO-FEE ?
Ai Produttori. Questi, per legge, si sono organizzati in Consorzi di Recupero e gli ECO-FEE incassati, saranno a loro versati al fine di occuparsi praticamente dello smaltimento dei prodotti.
COME SI PAGA L’ECO-FEE ?
Il Produttore lo applica in fattura al distributore, al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto. Il Distributore, a sua volta, lo applica all’Installatore al momento della vendita e quest’ultimo farà altrettanto con il suo cliente. Praticamente l’ECO-FEE corre lungo tutta la filiera fino al Consumatore finale.
QUALE E’ IL CRITERIO DI APPLICAZIONE ?
Ad ogni famiglia di prodotto i Consorzi, indipendentemente l’uno dall’altro, hanno assegnato un valore di ECO-FEE sulla base dei costi che questi pensano di sostenere al momento dello smaltimento. Questo significa che, sulla stessa famiglia di prodotto, due Produttori appartenenti a Consorzi diversi, possono applicare ECO-FEE diversi.
Inoltre la legge ha dato loro la facoltà di applicare questo ECO-FEE in modo VISIBILE o INVISIBILE.
COSA SIGNIFICA VISIBILE O INVISIBILE ?
Nella modalità VISIBILE, il Produttore indica SEPARATAMENTE in fattura l’importo dell’ECO-FEE rispetto al valore del prodotto. Nella modalità INVISIBILE il valore dell’ECO-FEE è compreso nel prezzo di vendita (fa quindi parte del prezzo di listino).
La legge inoltre impone al Distributore e a tutta la filiera (quindi anche all’installatore) di rispettare la modalità scelta del produttore. Se quindi il produttore ha scelto l’ECO-FEE VISIBILE, obbliga sia il Distributore che l’Installatore a fatturare quei prodotti nella modalità VISIBILE.
QUANTO INCIDE L’ECO-FEE ?
L’incidenza percentuale varia da prodotto a prodotto. Si va da un minimo dell’1% (o anche meno), fino ad un massimo del 30-35% (su alcuni tipi di lampade)
L’INSTALLATORE HA DEGLI OBBLIGHI ?
Si. L’installatore (più in generale chi vende al consumatore finale un prodotto e quindi, in questo caso, l’installatore) ha l’obbligo di ritirare il prodotto vecchio in ragione di ogni prodotto nuovo venduto. Quindi vi è obbligatorietà di ritiro solo in ragione di un prodotto nuovo per uno vecchio da smaltire.
Il vecchio prodotto dovrà inoltre essere della stessa famiglia di quello nuovo (es: l’installatore non è obbligato a ritirare un condizionatore se ha venduto una plafoniera).
COSA SE NE FA L’INSTALLATORE DEL VECCHIO PRODOTTO ?
Lo deve consegnare alle piazzole comunali predisposte per il ritiro di questi prodotti.
DOVE SONO LE PIAZZOLE COMUNALI ?
I Consorzi di Recupero stanno redigendo un elenco che sarà disponibile il prima possibile.
QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL RIVENDITORE/DISTRIBUTORE ?
- Esporre cartello informativo in tutti i punti vendita
- Ritirare i RAEE consegnati dai clienti SOLO SE:
- il cliente è un privato (NON vale quindi per le aziende con p.iva)
- il cliente acquista contestualmente una pari quantità dello stesso prodotto conferito (principio dell' "UNO contro UNO").
A CHI DEVE RIVOLGERSI L’ELETTRICISTA PER IL COFNERIMENTO GRATUITO DEI RAEE ?
Di norma deve sentire il Comune o la Piazzola Ecologica presso la quale deve conferire il rifiuto, sono però periodicamente messe in atto dai consorzi delle iniziative mirate alle aziende: si rimanda ai link di cui sotto per maggiori e più aggiornate info.
APPLICABILITA’ DELLA LEGGE
Questa legge è applicata su tutto il territorio nazionale. Non è prevista discrezionalità di applicazione ma, bensì, obbligatorietà. Gli ECO FEE sono stabiliti dai Consorzi di recupero, il distributore e l’installatore non possono fare alcun intervento ne’ in termini di sconti che, tanto meno, di inapplicabilità.
Vi indichiamo inoltre il sito internet dei principali consorzi dove è possibile visualizzare l’elenco dei fornitori aderenti e dove è possibile verificare eventuali iniziative mirate per gli metricisti (RITIRO GRUATITO RARWEEEma, soprattutto, :
ECOLIGHT www.ecolightitaly.it
ECOPED www.ecoped.org
ECOLAMP www.ecolamp.it
ECOELIT www.ecoelit.it
Desio, 16/01/2012