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Apparecchiature elettriche e rispetto dell'ambiente
Direttiva RAEE e direttiva ROHS
Con un unico decreto legge (n°151 del 25/7/2005) sono state recepite dall'Italia due direttive europee che riguardano la gestione dei rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e la costruzione degli stessi:
2002/96/CE (Direttiva WEEE o RAE)
2002/96/CE (Direttiva ROHS)
L'intervento normativo nasce dalla volontà dela Comunità Europea di:
- incrementare il quantitativo di apparecchiature reimpiegate, riciclate o, nel caso in cui il recupero non sia possibile, smaltite con modalità tali da ridurre al minimo gli effetti sull'ambiente (RAEE)
- limtare la presenta di particolari sostanze pericolose negli apparecchi immessi sul mercato (ROHS)
Cosa sono i RAEE?
"RAEE" sono Rifiuti provenienti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Per A.E.E. si intendono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti.
Le tipologie interessate dalla direttiva sono pertanto numerose: elettrodomestici, cellulari, apparecchi illuminanti, lampade, rilevatori di fumo, regolatori di calore, ecc. Il simbolo qui a fianco indica l'appartenenza del prodotto alla categoria RAEE:
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RAEE/Obiettivi
Obiettivo comunitario: entro il 2006 passare da 2 a 4 kg pro capite di RAEE recuperati
RAEE/Scadenze e obblighi
A partire dal 13 agosto 2006 (fatto salvo eventuale proroga):
- i produttori dovranno organizzarsi in consorzi atti al recupero ed allo smaltimento dei RAEE
- i comuni dovranno mettere a disposizione delle aree destinate al recupero dei RAEE
- i costi derivanti dalle attività di cui ai punti precedenti verranno recuperati attraverso l'applicazione della tassa (variabile in funzione del prodotto e stabilita dai consorzi dei produttori)
ROHS/Obiettivi
Messa al bando delle A.E.E nuove immesse sul mercato a decorrere dal 1/7/2006 delle seguenti sostanze pericolose: piombo, mercurio, cromo esavalente, PBB-bifenili polibromurati, PBDE-etere di difenile polibroburato
ROHS/Scadenze e obblighi
A partire dal 1° luglio 2006:
- i produttori non potranno immettere sul mercato prodotti non rispondenti alla direttiva
- alcuni prodotti potranno comunque contenere le sostanze pericolose di cui sora ma nei limiti indicati nella direttiva stessa
ATTENZIONE!
sono fatti salvi tutti i prodotti giacenti a magazzino del distributore, acquistati prima del 1° luglio 2006: pertanto detti prodotti non rientrano negli obblighi della direttiva ROHS
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